D.L. 146/2021 – Cassa integrazione prorogata e divieto di licenziamento nel Decreto Fiscale

-02 Nov. 2021-

Il Decreto Legge n. 146/2021 ha previsto la possibilità di colmare il vuoto lasciato dai decreti in tema di integrazioni salariali, prorogando per i lavoratori in forza al 22 Ottobre 2021, nel periodo che va dal 01/10/2021 al 31/12/2021, di ulteriori 13 settimane la Cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario per i Fondi di Integrazione Salariale ed i Fondi di Solidarietà Bilaterali previsti dal D.Lgs. 148/2015.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria invece è prevista la possibilità, per le imprese tessili con codici Ateco 13, 14 e 15, di richiedere un massimo di 9 settimane ulteriori.

Il requisito fondamentale, previsto dall’articolo 11 comma 3 del Decreto, stabilisce che le nuove settimane previste per CIGD e Assegno ordinario siano concesse solo previa completa autorizzazione delle 28 settimane del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) e che siano usufruibili solo decorse totalmente le precedenti.

Per la CIGO invece il requisito dell’autorizzazione viene meno ma resta attivo di discorso del decorso totale delle precedenti settimane richieste.

Per le nuove settimane non è previsto il pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione, in conformità con le disposizioni dei precedenti decreti in materia.

Le aziende che intenderanno accedere alla proroga della cassa integrazione vedranno protratte anche le disposizioni riguardanti il divieto di licenziamento, terminate in data 31/10/2021 per chi non vorrà avvalersi delle nuove integrazioni, ovvero l’impossibilità di ricorrere a procedure collettive di riduzione del personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Restano possibili anche per i beneficiari delle nuove disposizioni i licenziamenti per giusta causa, per cessazione definitiva dell’impresa, per accordo collettivo aziendale, per fallimento con licenziamento di personale.

Si rimanda ad apposita circolare INPS per quanto riguarda le modalità applicative e procedurali per la richiesta delle nuove settimane di integrazione ma resta in vigore la regola di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello di riferimento ed utilizzo.

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