Nuovo Assegno Unico Universale dal 1° Marzo 2022

-07 Gen. 2022 – Il D.lgs. 230/2021 ha previsto l’istituzione dell’Assegno unico universale a partire al 1° marzo 2022 in sostituzione dei precedenti Assegni per il nucleo familiare e degli Assegni familiari, i quali saranno in vigore fino al termine di febbraio 2022, garantendo così una continuità tra le misure.

Il nuovo Assegno costituisce un beneficio economico su base mensile per i figli a carico, nel periodo che va da marzo di ciascun anno a febbraio dell’anno successivo. L’Assegno sarà inoltre proporzionato alla condizione economica del nucleo sulla base dell’ISEE(Indicatore della situazione economica equivalente).

Tale misura spetta anche in assenza di ISEE, in tal caso l’importo spettante sarà riparametrato sul minimo per ciascun figlio.

L’Assegno può essere richiesto per tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni o per figli con età superiore ai 21 anni ma disabili. Spetta inoltre indipendentemente dalla condizione lavorativa(es. lavoratori subordinati, autonomi o disoccupati) e senza limiti di reddito.

Per poterne usufruire è necessario presentare domanda con autocertificazione contenente informazioni di base al sito web www.inps.it nella sezione dedicata, contattando il numero verde 803.164 o 06.164.164, tramite enti di patronato che forniscono gratuitamente il servizio.

La domanda può essere presentata, dal 1° gennaio 2022, in qualunque momento dell’anno e da diritto all’erogazione fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Per le domande presentate entro il 30 giugno vi è inoltre il recupero degli assegni arretrati a partire dal mese di marzo.

Novità per il regime Forfetario, fatturazione elettronica obbligatoria. Regime transitorio nel 2022 ?

– 17 Dic. 2021 – Il Regime Forfetario, introdotto dalla Legge 190/2014 e riformato dalla legge di stabilità 2016 e dalla Legge di bilancio 2020, prevede la possibilità di utilizzare una flat tax, del 5% per i primi 5 anni di accesso al regime e del 15% una volta superati, da applicare ad un coefficiente di redditività in base al tipo di codice ateco, in sostituzione delle regolari aliquote Irpef.

Tale regime da delle agevolazioni non indifferenti in tema di tassazione ma il limite del reddito da non superare è fino a 65.000 €, ciò disincentiva un’espansione ed un incremento della fatturazione per coloro che siano in procinto di raggiungerlo, per evitare di perdere i benefici fiscali.

E’ stata quindi indicata come soluzione la possibilità di entrare in un regime transitorio che innalzi il limite di fatturato e che preveda delle aliquote fisse al 10% ed al 20% al posto dei summenzionati 5 e 15 %.

Per quanto riguarda invece le proposte effettivamente presentate alla Commissione Europea, per l’anno a venire vi è quella relativa all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica anche per questo regime, fino al 31 dicembre 2024.  

I forfettari rimanevano infatti tra i pochi esclusi dalla e-fattura, con un regime premiale in caso di utilizzo che prevedeva una riduzione dei termini di accertamento per le imposte sui redditi da 5 a 4 anni, con l’introduzione dell’obbligo tale regime premiale verrà meno per i nuovi aderenti al regime.

D.L. 146/2021 – Cassa integrazione prorogata e divieto di licenziamento nel Decreto Fiscale

-02 Nov. 2021-

Il Decreto Legge n. 146/2021 ha previsto la possibilità di colmare il vuoto lasciato dai decreti in tema di integrazioni salariali, prorogando per i lavoratori in forza al 22 Ottobre 2021, nel periodo che va dal 01/10/2021 al 31/12/2021, di ulteriori 13 settimane la Cassa integrazione in deroga e l’Assegno ordinario per i Fondi di Integrazione Salariale ed i Fondi di Solidarietà Bilaterali previsti dal D.Lgs. 148/2015.

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria invece è prevista la possibilità, per le imprese tessili con codici Ateco 13, 14 e 15, di richiedere un massimo di 9 settimane ulteriori.

Il requisito fondamentale, previsto dall’articolo 11 comma 3 del Decreto, stabilisce che le nuove settimane previste per CIGD e Assegno ordinario siano concesse solo previa completa autorizzazione delle 28 settimane del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) e che siano usufruibili solo decorse totalmente le precedenti.

Per la CIGO invece il requisito dell’autorizzazione viene meno ma resta attivo di discorso del decorso totale delle precedenti settimane richieste.

Per le nuove settimane non è previsto il pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione, in conformità con le disposizioni dei precedenti decreti in materia.

Le aziende che intenderanno accedere alla proroga della cassa integrazione vedranno protratte anche le disposizioni riguardanti il divieto di licenziamento, terminate in data 31/10/2021 per chi non vorrà avvalersi delle nuove integrazioni, ovvero l’impossibilità di ricorrere a procedure collettive di riduzione del personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Restano possibili anche per i beneficiari delle nuove disposizioni i licenziamenti per giusta causa, per cessazione definitiva dell’impresa, per accordo collettivo aziendale, per fallimento con licenziamento di personale.

Si rimanda ad apposita circolare INPS per quanto riguarda le modalità applicative e procedurali per la richiesta delle nuove settimane di integrazione ma resta in vigore la regola di presentazione delle domande entro la fine del mese successivo a quello di riferimento ed utilizzo.

Assunzioni Under 36 Agevolazione confermata UE

-23 Set. 2021-

L’assunzione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), per i giovani che al momento dell’assunzione abbiano un’età inferiore ai 36 anni compiuti e che non abbiano mai prestato attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ha ottenuto l’approvazione tanto attesa dalla Commissione UE per l’effettiva attuazione.

Tale agevolazione consente lo sgravio dei contributi del 100% per un periodo pari a 36 mesi (48 per alcune specifiche regioni) nel caso di assunzione o trasformazione di rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’INPS con apposita circolare dovrà prossimamente indicare le linee guida per la procedura di richiesta dello sgravio e per il recupero dei contributi per coloro che hanno assunto under 36 a tempo indeterminato da Gennaio 2021 senza aver ottenuto i benefici contributivi promessi in assenza di funzionalità operative.